45 DIRIGENTI PENITENZIARI: MODIFICATO IL BANDO

45 DIRIGENTI PENITENZIARI: MODIFICATO IL BANDO

In data 19 maggio 2020 è stato indetto un concorso pubblico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, per esami per l’accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 45 posti, a tempo indeterminato, di Dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale indetto.

Nei giorni 23 e 24 settembre 2021 sono state svolte le prove scritte del concorso e in data 21 settembre

Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse ha realizzato la modifica dell'Articolo 8 (Commissione esaminatrice) del P.D.G. 5 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – n. 39 del 19 maggio 2020.

L'art. è rideterminato come segue:

Articolo 8   
(Commissione esaminatrice)

  1. La Commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse, è composta da:
    1. un dirigente generale o un magistrato che abbia conseguito almeno la terza valutazione di professionalità con funzioni di Presidente;
    2. due dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria esperti nelle materie oggetto del concorso con funzioni di Componenti;
    3. un funzionario appartenente alla terza area funzionale, ovvero un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con esclusive funzioni di Segretario.
  2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
  3. Per la prova orale la commissione esaminatrice può essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua straniera e delle competenze informatiche.
  4. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non potranno essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 35, punto 3, lett. e) e dell’art. 35 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  5. Per esigenze di funzionalità e celerità della procedura concorsuale, l’Amministrazione si riserva la nomina di sottocommissioni in cui suddividere la commissione esaminatrice a partire dalla fase di espletamento delle prove scritte. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250.

COME PREPARARSI?

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