Esame avvocato 2019: ripresa della correzione. Orali in “video call”

Nel nuovo DL Rilancio prevista la misura anche per l’esame Avvocato 2019. Cosa prevede il DL Rilancio sull’esame avvocato 2019 per rassicurare gli aspiranti avvocati? Avverrà la correzione attraverso via telematica. All’art. 240-quater, co. 1, si evince quanto segue: “Ai fini del completamento delle procedure e delle attività relative […] al concorso per esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019, è consentita la correzione degli elaborati scritti con modalità di collegamento a distanza”. Altresì è previsto un calendario di sedute per il collegamento telematico. Saranno imprescindibili i criteri di trasparenza, collegialità, correttezza e rispetto delle misure anti Covid 19. E le prove orali? Sempre sullo stesso articolo – al co. 3 – si legge che per gli orali prefissati fino al 30 Settembre 2020, lo svolgimento potrà avvenire con modalità di collegamento da remoto ferma restando la presenza, presso la sede della prova di esame, del presidente della sottocommissione per l’esame di abilitazione alla professione di avvocato, nonché del segretario della seduta e del candidato da esaminare.  Di seguito la parte integrale dell’art. 240 ter del DL Rilancio: “Art. 240-ter (Misure urgenti in tema di concorso per magistrato ordinario) 1. Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica da COVID- 19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo, fino al 31 luglio 2020, anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, la commissione esaminatrice per il concorso per magistrato ordinario può effettuare le operazioni di correzione degli elaborati scritti con modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo i criteri e le modalità di cui al comma 7, dell’articolo 237. 2. Il termine del 31 luglio può essere prorogato con provvedimento motivato del presidente della commissione, ove necessario per la tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo. 3. Con le medesime modalità indicate al comma precedente si svolgono le riunioni riservate dei componenti della commissione. Nelle procedure concorsuali di cui al presente articolo, l’Amministrazione giudiziaria può 4. Fino al 30 settembre 2020, il presidente della commissione esaminatrice, con provvedimento motivato, può autorizzare lo svolgimento delle prove orali del concorso per magistrato ordinario mediante collegamento da remoto con le modalità di cui all’articolo 237, comma 3, garantendo comunque l’adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità delle stesse prove, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità. 5. Il mancato rispetto delle cadenze e dei termini di cui all’articolo 6, commi 1, 2 e 7, del decreto legislativo n. 160 del 2006 dovuto alla necessità di rispettare le norme e le prescrizioni sanitarie relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei candidati, dei commissari e del personale amministrativo non è valutabile ai fini dell’applicazione del comma 8 dello stesso articolo 6.” {{widget type="Magento\Catalog\Block\Category\Widget\Link" anchor_text="Testi per la preparazione " title="Qui tutti i testi" template="category/widget/link/link_block.phtml" id_path="category/82"}}