Il dietro le quinte del Corona Virus

Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, il Governo ha emanato in data 4 marzo 2020 nuovo decreto.  

Prosegue l’emergenza al punto di rendere necessarie specifiche misure per concorsi, scuola e Università. Nel pacchetto di misure di sicurezza sono stati coinvolti, difatti, finanche i concorsi pubblici e le Università.

Emergenza sanitaria: riepiloghiamo le misure adottate dal Governo con il decreto:  

-          sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli  eventi sociali,  in  cui  e'  coinvolto personale  sanitario o personale incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita'  convegnistica o congressuale;

-          sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi  inclusi  quelli  cinematografici  e  teatrali, svolti in ogni  luogo,  sia  pubblico  sia  privato,  che  comportano affollamento di persone tale da  non  consentire  il  rispetto  della distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un  metro  di  cui all'allegato 1, lettera d);

-          sono sospesi altresi' gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in  ogni  luogo,  sia  pubblico  sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da  quelli  di cui all'allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 1° marzo 2020, e successive  modificazioni,  lo  svolgimento dei  predetti  eventi  e  competizioni,  nonche'  delle   sedute   di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di  impianti  sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto  senza  la  presenza  di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono  tenute  ad  effettuare  i controlli idonei a contenere  il  rischio  di  diffusione  del  virus COVID-19  tra  gli  atleti,  i  tecnici,  i  dirigenti  e  tutti  gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base  e  le  attivita' motorie in genere, svolte all'aperto ovvero all'interno di  palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione  che  sia   possibile   consentire   il   rispetto   della raccomandazione di cui all'allegato 1, lettera d);

-          limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino  al  15  marzo  2020, sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  le  attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la  frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione  superiore,  comprese  le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale  e Coreutica, di corsi professionali, master e universita' per  anziani, ferma in ogni  caso  la  possibilita'  di  svolgimento  di  attivita' formative a distanza; sono esclusi dalla  sospensione  i  corsi  post universitari connessi con l'esercizio di professioni  sanitarie,  ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i  corsi  di formazione  specifica  in  medicina  generale,   le   attivita'   dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche' le  attivita'  delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa;

-          sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado;

-           fermo  restando  quanto  previsto  dalla   lettera   d),   la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e  nelle  scuole  di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva  soggetta a notifica obbligatoria ai  sensi  del  decreto  del  Ministro  della sanita' del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque  giorni,  avviene dietro presentazione di certificato  medico,  anche  in  deroga  alle disposizioni vigenti;

-          i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  modalita'  di didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti con disabilita';

-          nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della sospensione, le attivita' didattiche  o  curriculari  possono  essere svolte, ove possibile, con modalita' a  distanza,  individuate  dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita'  e le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle attivita' formative nonche' di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;

-          a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche' ai fini delle relative valutazioni;

-          e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del personale sanitario preposto;

-          l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo  degenza,  residenze  sanitarie  assistite  (RSA)  e  strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai  soli casi indicati dalla  direzione  sanitaria  della  struttura,  che  e' tenuta  ad  adottare  le  misure  necessarie  a  prevenire  possibili trasmissioni di infezione;

-           la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi individuali  ivi  previsti;  gli  obblighi  di  informativa  di   cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81,  sono  assolti  in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;

-          con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto  sostenere  le  prove  d'esame  in ragione della sospensione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  f) del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  25  febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121  e  122  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

-          tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti  provenienti  dai comuni di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri 1° marzo  2020,  e  successive  modificazioni,  sino  al termine dello stato di emergenza.

 

Ma veniamo a noi. Magari avevamo osservato l'evolversi dell'epidemia stando più o meno alla finestra, con pochi casi, tutti d'importazione e già risoltasi felicemente o in via di risoluzione, registrati sul suolo nazionale.

Poi il boom dei contagi dapprima in Lombardia, poi in Veneto, Piemonte, Emilia Romagna fino a raggiungere anche quasi tutto il sud-Italia. Quando le cifre delle persone colpite dal virus accrescevano sempre più, già si registravano i primi decessi correlati al Covid-19.

Così si è dovuto agire in fretta e furia nel pensare a delle contromisure per contrastare il dilagare dell'infezione.

Come si sarebbe immaginato, la risposta della popolazione non è stata ispirata alla logica: c'è chi guarda storto ogni cinese, guerra social tra nord e sud e chi invece fa incetta di mascherine e generi di prima necessità.

Come la storia ci insegna, il “si salvi chi può“, tipico di noi italiani, tende ad avere il sopravvento sulla sensata ricerca di soluzioni logiche ed efficienti.

In quest’ottica, tra i vari punti di vista dei virologi che oscillano da “è molto grave” a “è poco più che un'influenza”, il Governo è dovuto intervenire e lo ha fatto con il decreto-legge di ieri.

Lo scopo: arginare e contenere il virus entro aree ben delimitate.


Adesso non ci si ritrova più dietro la nostra bella finestra, ma quelle nubi gonfie di pioggia, lontane e destinate a dissolversi prima di raggiungere tutti noi, sono scoppiate.

Ci ritroviamo ad osservare lauree con aula vuota o addirittura rimandate, concorsi rimandati, scuole chiuse, supermercati presi d’assalto, aeroporti deserti, ospedali stracolmi.

Ma cosa c’è dietro queste facciate? Ebbene, ci siamo tutti noi.

C’è l’universitario, quello che ha accelerato al massimo i suoi studi, perché alla mamma le rimangono poche settimane e il regalo più bello è farsi la foto con suo figlio laureato.

Ci sono i concorsisti che aspettavano da anni il momento di mettersi in gioco, di abbandonare quei lunghi testi di quiz e sperare di abbandonare il precariato.

Ci sono i genitori, preoccupati che i loro bambini possano non essere abbastanza protetti.

Ci sono i figli, in ansia per i loro genitori anziani.

Ci sono gli imprenditori, allarmati per i cali finanziari registrati.

Ed infine, un pensiero va ai dottori, medici, infermieri impiegati dall’ospedale cha stanno dando tutto per fronteggiare il coronavirus. Alcuni dei medici in pensione si sono fatti avanti per tornare ad essere operativi.

Tutti siamo in gioco ed insieme sconfiggeremo questa nube nera che sta perseverando sul nostro bel Paese.