MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 95 POSTI FUNZIONARIO DELLA PROFESSIONALITA' GIURIDICO - PEDAGOGICA

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 95 POSTI FUNZIONARIO DELLA PROFESSIONALITA' GIURIDICO - PEDAGOGICA Requisiti e condizioni per la partecipazione 1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana. Sono ammessi, inoltre, tutte le categorie di stranieri indicate all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, commi 1 e 3-bis, e i familiari di cittadini dell'Unione (o italiani) ai sensi dell'art. 24 della direttiva n. 2004/38; b) godimento dei diritti civili e politici; c) diploma di laurea (DL) in: Scienze dell'educazione e della formazione, giurisprudenza, psicologia, sociologia; laurea (L): L-19 - Scienze dell'educazione e della formazione, L-14 - Scienze dei servizi giuridici, L-24 - Scienze e tecniche psicologiche; L-40 - Sociologia; laurea magistrale (LM): LM-50 - Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, LM-57 - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 - Scienze pedagogiche, LM-93 - Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, LMG/01 - Giurisprudenza, LM-51 - Psicologia, LM-88 - Sociologia e ricerca sociale; laurea specialistica (LS): 56/S - Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, 65/S - Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, 87/S - Scienze pedagogiche, 22/S - Giurisprudenza, 102/S - Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, 58/S - Psicologia, 89/S - Sociologia, 49/S - Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali; ovvero titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente. d) idoneita' fisica all'impiego, da intendersi per i soggetti con disabilita' come idoneita' allo svolgimento delle mansioni di funzionario giuridico pedagogico di cui al vigente ordinamento professionale; e) qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato. 3. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, nonche' il possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali. 4. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 5. I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o per la mancata osservanza dei termini stabiliti nel presente bando.