ESAME D'AVVOCATO: L'IPOTESI DEL DOPPIO ORALE

ESAME D'AVVOCATO: L'IPOTESI DEL DOPPIO ORALE

Presentato uno schema di decreto-legge per lo svolgimento dell'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato.

La proposta consiste nell' articolare l'esame in due prove orali.

 

LE PROVE

La prima prova orale ha ad oggetto la discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che dimostri conoscenze di diritto sostanziale e processale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: materia regolata da codice civile; materia regolata da codice penale; materia di diritto amministrativo.

30 minuti per l'esame preliminare del quesito e 30 minuti per la discussione, il candidato può consultare i codici,le leggi e i decreti dello Stato.

 

La seconda prova orale dura complessivamente tra i  45 e i 60 minuti, si svolge a non meno di 30 gg di distanza dalla prima prova orale e  sono ammessi i candidati che hanno conseguito nella prima prova un punteggio di almeno 18 punti.

Consiste nella discussione di brevi questioni relative a cinque materie scelte preventivamente dal candidato, di cui: un tra civile e penale, purché diversa dalla materia già scelta per la prima prova orale, una tra diritto processuale civile e diritto processuale penale, tre tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto ecclesiastico, diritto del lavoro, diritto dell'Ue, diritto internazionale privato .

 
Sono, come da schema di decreto, giudicati idonei i candidati che ottengono nella seconda prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 108 punti ed un punteggio non inferiore a 18 punti in almeno 5 materie.
 
 
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