OBBLIGHI DI LEVA, RISERVE PER I VOLONTARI E LODEVOLE SERVIZIO: FACCIAMO CHIAREZZA

OBBLIGHI DI LEVA, RISERVE PER I VOLONTARI E LODEVOLE SERVIZIO: FACCIAMO CHIAREZZA

di Elia Pirone

Tre temi ricorrenti tra i concorsisti che si apprestano ad iscriversi alle procedure sono gli obblighi di leva, le riserve per i volontari dell’esercito e il lodevole servizio prestato presso la Pubblica amministrazione.

Argomenti tra loro diversi – il primo infatti è un requisito generico, il secondo una riserva e il terzo un titolo di preferenza – sono tra quelli che ingenerano maggiore confusione.
Vediamo di analizzarli tutti per contribuire alla corretta compilazione delle domande da parte di coloro che partecipano ai concorsi pubblici.

OBBLIGHI DI LEVA

Sebbene attualmente sospeso – ma non abolito – l’assolvimento degli obblighi legati alla leva è uno dei requisiti generici che ancora operano nei bandi dei concorsi, almeno sui partecipanti che, anagraficamente, vi rientrano.
Vediamoci più chiaro. La legge 226/2004, detta Legge Martino, ha sospeso le chiamate al servizio militare obbligatorio per i nati dal 1985, incluso, in avanti. I nati a partire dal 1985, quindi, non sono più soggetti al servizio militare obbligatorio. Ne consegue che, nell’iscriversi ai concorsi, essi dovranno dichiarare di essere ESENTI o NON TENUTI (come solitamente viene riportato nei form online di iscrizione) all’assolvimento degli obblighi di leva.

Si precisa che tale differenziazione anagrafica non opera nei confronti dei candidati di genere femminile, i quali sono storicamente esenti dalla partecipazione obbligatoria al servizio militare. Di conseguenza, le donne saranno sempre e comunque ESENTI o NON TENUTE, ai fini della compilazione della domanda.

RISERVE PER I MILITARI VOLONTARI

Parallelamente alla sospensione della leva e nell’ottica di favorire un processo di professionalizzazione dell’Esercito italiano, sono state introdotte le figure dei Volontari in Ferma Prefissata di 1 anno o 4 anni, meglio conosciuti come VFP1 e VFP4. Vi sono inoltre i cosiddetti Volontari in Ferma Breve (VFB) almeno triennale e gli Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata. Questi ruoli, inseriti nell’inquadramento delle forze armate, si riferiscono a personale non effettivo ed è a costoro che la legge riconosce una riserva all’interno dei concorsi pubblici, le cui specifiche sono evincibili dai bandi di concorso.

Alcune osservazioni importanti al riguardo: per avere diritto alla riserva, le sopra menzionate categorie devono aver completato senza demerito la ferma prefissata. L’espressione “senza demerito” nell’ambito dell’ordinamento militare equivale a dire che il militare non deve essere stato congedato per motivi disciplinari, scarso rendimento o abuso di sostanze stupefacenti o alcoliche. Non è quindi necessario un attestato ad hoc, essendo sufficiente il foglio matricolare in cui è riportato lo stato di servizio del militare. È comunque chiaro che il congedato che voglia invece farsi riconoscere il “lodevole servizio” (concetto diverso, che trattiamo al termine dell’articolo) possa comunque inoltrare specifica richiesta.

Ne consegue che il militare congedato con demerito o che abbia addirittura interrotto spontaneamente e anzitempo la propria ferma iniziale non possa usufruire della riserva.

Inoltre, si segnala che è prassi non riconoscere il diritto alla riserva a tutti quei militari che siano transitati nel ruolo effettivo del proprio corpo. Ad esempio, un maresciallo effettivo dell’Arma dei Carabinieri che partecipasse a un concorso per amministrativi in un ente locale non avrebbe, solitamente, diritto alla riserva (riconosciuta invece ai militari congedati o in rafferma), salvo che il bando – che è lex specialis – non disponga esplicitamente un’estensione a questo diritto. L’interpretazione “riduttiva” esposta sopra si rileva anche dalle apposite FAQ del Ministero della Difesa.

La ratio di questa interpretazione consiste nella volontà di premiare coloro che abbiano dedicato una parte della vita al servizio delle forze armate e non di avvantaggiare chi nelle forze armate ha già un “posto fisso”.

LODEVOLE SERVIZIO NELLA PA

Il concetto di “lodevole servizio” si distingue da quello di “senza demerito”. Il primo, infatti, necessita per forza di un provvedimento della Pubblica amministrazione in cui è stato prestato il servizio che dichiari esplicitamente che l’operato del dipendente nel periodo considerato è stato pregevole da un punto di vista qualitativo. Ne consegue che questo titolo di preferenza non è autocertificabile, ma va prodotta concretamente, pena incorrere nella possibilità di essere considerati mendaci.

 

 

foto: archiviofotog