Attivato 25/10/2026 at 9:39 am
Art. 1219 c.c.: la costituzione in mora del debitore
Art. 1219 c.c.: quando serve la costituzione in mora e quando è automatica
La mora del debitore non nasce dal semplice ritardo: nasce dall'intimazione del creditore, salvo tre casi in cui il codice la fa scattare da sola. È una delle domande più ricorrenti nelle prove di diritto civile e uno degli errori più costosi nella pratica.
La regola: la mora si costituisce con atto scritto
Il primo comma dell'art. 1219 del codice civile stabilisce che il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto. Non basta il decorso del termine: occorre un atto del creditore che manifesti la volontà di ricevere la prestazione. La forma scritta è richiesta ad substantiam ai soli fini della costituzione in mora, e nella pratica si realizza con la raccomandata o la posta elettronica certificata.
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I tre casi di mora automatica
Il secondo comma elenca le ipotesi in cui l'intimazione non è necessaria. La prima: quando il debito deriva da fatto illecito, perché il danneggiante è in mora dal momento del fatto. La seconda: quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non volere eseguire l'obbligazione. La terza: quando è scaduto il termine e la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore, la regola che si esprime con la formula dies interpellat pro homine.
Gli effetti della mora
Dalla costituzione in mora il debitore risponde del danno da ritardo e deve gli interessi moratori. L'effetto più severo è quello dell'art. 1221: il debitore in mora non è liberato dall'impossibilità sopravvenuta della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, salvo che provi che l'oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore. È il passaggio del rischio, ed è il motivo pratico per cui la lettera di messa in mora si manda sempre.
Mora del debitore e mora del creditore
Vanno tenute distinte. La mora del creditore degli artt. 1206 e seguenti presuppone un'offerta della prestazione da parte del debitore e il rifiuto o la mancata cooperazione del creditore. Produce effetti speculari: il rischio torna in capo al creditore e cessano gli interessi.
Domande frequenti
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DOMANDA 1 |
Serve sempre la messa in mora per iscritto? |
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RISPOSTA 1 |
Di regola sì. Non serve quando il debito deriva da fatto illecito, quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere e quando, scaduto il termine, la prestazione va eseguita al domicilio del creditore. |
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DOMANDA 2 |
Che cosa significa dies interpellat pro homine? |
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RISPOSTA 2 |
Che la scadenza del termine vale da sola come interpellazione: è il caso previsto dall'art. 1219, secondo comma, numero 3, quando la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore. |
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DOMANDA 3 |
Quali effetti produce la costituzione in mora? |
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RISPOSTA 3 |
Fa decorrere gli interessi moratori e il risarcimento del danno da ritardo, e sposta sul debitore il rischio dell'impossibilità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1221 c.c. |
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