Attivato 25/10/2026 at 9:18 am
Art. 171-ter c.p.c.: le tre memorie integrative
Art. 171-ter c.p.c.: le memorie integrative e i termini a ritroso
La riforma Cartabia ha spostato in avanti il lavoro delle parti: le attività che un tempo si svolgevano in prima udienza oggi si consumano prima, nelle tre memorie dell'art. 171-ter c.p.c. Sbagliare una di queste scadenze significa perdere definitivamente un'attività.
Che cosa prevede la norma
L'art. 171-ter del codice di procedura civile consente alle parti, se ne fanno richiesta, di depositare tre memorie prima della prima udienza di comparizione e trattazione. I termini sono fissati a ritroso rispetto a quell'udienza: quaranta giorni per la prima, venti per la seconda, dieci per la terza. Sono termini perentori, e la loro struttura a ritroso è la prima trappola: si contano andando indietro dalla data dell'udienza, non in avanti dalla notifica.
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BOX VOLUMI |
La prima memoria: quaranta giorni prima
È la memoria delle modifiche. Con la prima memoria l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese del convenuto, può precisare o modificare le domande già proposte e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. È l'ultimo momento utile per intervenire sul perimetro del giudizio.
La seconda memoria: venti giorni prima
È la memoria delle repliche e delle istanze istruttorie. Qui le parti replicano alle domande e alle eccezioni nuove, propongono le eccezioni che sono conseguenza delle difese avversarie e indicano i mezzi di prova e le produzioni documentali. Chi non chiede qui una prova, salvo i casi di prova contraria, non potrà più chiederla.
La terza memoria: dieci giorni prima
È la memoria più stretta. Serve soltanto per le indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti dalla controparte nella seconda memoria. Non è la sede per nuove domande, per nuove eccezioni né per nuove prove dirette.
Perché i termini si contano a ritroso
Il calcolo a ritroso comporta una regola spesso dimenticata: quando il giorno di scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, il termine non si proroga al giorno successivo, ma si anticipa al giorno feriale precedente. È il modo più frequente per arrivare tardi su una memoria depositata in apparenza nei termini.
Domande frequenti
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DOMANDA 1 |
Quali sono i termini delle memorie dell'art. 171-ter c.p.c.? |
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RISPOSTA 1 |
Quaranta, venti e dieci giorni prima della prima udienza, calcolati a ritroso rispetto alla data dell'udienza stessa. |
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DOMANDA 2 |
Che cosa si può chiedere nella seconda memoria? |
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RISPOSTA 2 |
Le repliche alle domande e alle eccezioni nuove, le eccezioni che sono conseguenza delle difese avversarie e l'indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali. |
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DOMANDA 3 |
Se il termine a ritroso scade di sabato, slitta al lunedì? |
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RISPOSTA 3 |
No. Nei termini computati a ritroso la scadenza si anticipa al giorno feriale precedente, non si proroga al primo giorno successivo. |
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