Attivato 25/10/2026 at 9:18 am

Art. 171-ter c.p.c.: le tre memorie integrative

Art. 171-ter c.p.c.: le memorie integrative e i termini a ritroso

La riforma Cartabia ha spostato in avanti il lavoro delle parti: le attività che un tempo si svolgevano in prima udienza oggi si consumano prima, nelle tre memorie dell'art. 171-ter c.p.c. Sbagliare una di queste scadenze significa perdere definitivamente un'attività.

Che cosa prevede la norma

L'art. 171-ter del codice di procedura civile consente alle parti, se ne fanno richiesta, di depositare tre memorie prima della prima udienza di comparizione e trattazione. I termini sono fissati a ritroso rispetto a quell'udienza: quaranta giorni per la prima, venti per la seconda, dieci per la terza. Sono termini perentori, e la loro struttura a ritroso è la prima trappola: si contano andando indietro dalla data dell'udienza, non in avanti dalla notifica.

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La prima memoria: quaranta giorni prima

È la memoria delle modifiche. Con la prima memoria l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle difese del convenuto, può precisare o modificare le domande già proposte e chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. È l'ultimo momento utile per intervenire sul perimetro del giudizio.

La seconda memoria: venti giorni prima

È la memoria delle repliche e delle istanze istruttorie. Qui le parti replicano alle domande e alle eccezioni nuove, propongono le eccezioni che sono conseguenza delle difese avversarie e indicano i mezzi di prova e le produzioni documentali. Chi non chiede qui una prova, salvo i casi di prova contraria, non potrà più chiederla.

La terza memoria: dieci giorni prima

È la memoria più stretta. Serve soltanto per le indicazioni di prova contraria rispetto ai mezzi istruttori dedotti dalla controparte nella seconda memoria. Non è la sede per nuove domande, per nuove eccezioni né per nuove prove dirette.

Perché i termini si contano a ritroso

Il calcolo a ritroso comporta una regola spesso dimenticata: quando il giorno di scadenza cade di sabato o in un giorno festivo, il termine non si proroga al giorno successivo, ma si anticipa al giorno feriale precedente. È il modo più frequente per arrivare tardi su una memoria depositata in apparenza nei termini.

Domande frequenti

DOMANDA 1

Quali sono i termini delle memorie dell'art. 171-ter c.p.c.?

RISPOSTA 1

Quaranta, venti e dieci giorni prima della prima udienza, calcolati a ritroso rispetto alla data dell'udienza stessa.

DOMANDA 2

Che cosa si può chiedere nella seconda memoria?

RISPOSTA 2

Le repliche alle domande e alle eccezioni nuove, le eccezioni che sono conseguenza delle difese avversarie e l'indicazione dei mezzi di prova e delle produzioni documentali.

DOMANDA 3

Se il termine a ritroso scade di sabato, slitta al lunedì?

RISPOSTA 3

No. Nei termini computati a ritroso la scadenza si anticipa al giorno feriale precedente, non si proroga al primo giorno successivo.


 

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