Attivato 25/10/2026 at 9:20 am

Maltrattamenti in famiglia: art. 572 c.p.

Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.): quando scatta il reato

L'art. 572 del codice penale è una delle norme più applicate dai tribunali italiani e una delle più insidiose da inquadrare, perché punisce non il singolo episodio ma una condotta che dura nel tempo.

Chi può commettere il reato e chi può subirlo

La norma punisce chi maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, oppure una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte. Il perimetro è quindi più largo della famiglia in senso stretto: comprende la convivenza di fatto, e comprende i rapporti di affidamento, dalla scuola alla casa di riposo, dal datore di lavoro che esercita autorità al professionista che ha in cura il paziente.

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Perché è un reato abituale e che cosa cambia

I maltrattamenti non si consumano con un episodio isolato: servono più condotte che, prese insieme, producano un regime di vita vessatorio e penoso per la vittima. È la ragione per cui la giurisprudenza parla di reato abituale proprio. La conseguenza pratica più importante riguarda il tempo: il reato si consuma con l'ultimo atto della serie, e da lì decorre la prescrizione. I singoli episodi, se autonomamente rilevanti, restano assorbiti nel reato abituale salvo quelli più gravi.

Pene e aggravanti dopo il Codice Rosso

La legge 69 del 2019 ha innalzato la pena base, portandola alla reclusione da tre a sette anni. Sono previste aggravanti quando il fatto è commesso in presenza o in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità, e quando è commesso con armi. Il reato è procedibile d'ufficio: la vittima non deve sporgere querela e non può far cadere il procedimento ritirandola.

Il confine con i reati vicini

Dove finiscono i maltrattamenti e cominciano gli atti persecutori dell'art. 612-bis? Il criterio seguito dalla Cassazione è la convivenza e la relazione in corso: finita la convivenza, le condotte vessatorie tendono a essere qualificate come stalking. Con le lesioni e le minacce il rapporto è di assorbimento quando sono episodi della serie maltrattante, di concorso quando superano per gravità il tessuto abituale.

Domande frequenti

DOMANDA 1

Un solo episodio di violenza integra i maltrattamenti?

RISPOSTA 1

No. L'art. 572 c.p. richiede una pluralità di condotte che nel loro insieme creino un regime di vita vessatorio: il singolo episodio può integrare lesioni, minaccia o percosse, non maltrattamenti.

DOMANDA 2

I maltrattamenti si applicano anche fuori dalla famiglia?

RISPOSTA 2

Sì. La norma copre anche chi subisce la condotta perché sottoposto all'autorità dell'agente o a lui affidato per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia o per l'esercizio di una professione.

DOMANDA 3

Da quando decorre la prescrizione dei maltrattamenti?

RISPOSTA 3

Trattandosi di reato abituale, il termine decorre dalla cessazione della condotta, cioè dall'ultimo atto della serie, non dal primo episodio.


 

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