Attivato 25/10/2026 at 9:31 am

Intercettazioni: presupposti, durata e utilizzabilità

Intercettazioni: quando sono ammesse, chi le autorizza, come si usano

Le intercettazioni sono il mezzo di ricerca della prova su cui si concentra il maggior numero di eccezioni difensive. La disciplina si legge in quattro passaggi: per quali reati, con quali presupposti, per quanto tempo, con quale utilizzabilità.

Per quali reati sono ammesse

L'art. 266 c.p.p. fissa un catalogo chiuso: delitti non colposi puniti con l'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, delitti contro la pubblica amministrazione puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, delitti in materia di stupefacenti, armi e sostanze esplosive, contrabbando, e una serie di figure specificamente indicate, fra cui l'ingiuria e la molestia commesse col mezzo del telefono. Fuori dal catalogo l'intercettazione non è ammessa, e il materiale eventualmente raccolto è inutilizzabile.

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I presupposti e l'autorizzazione

Servono gravi indizi di reato, non gravi indizi di colpevolezza: l'oggetto della valutazione è il fatto, non la responsabilità di una persona. Serve inoltre che l'intercettazione sia assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini. L'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari con decreto motivato su richiesta del pubblico ministero. Nei casi di urgenza il pubblico ministero dispone l'intercettazione con decreto motivato, che deve essere trasmesso al giudice e da questo convalidato entro quarantotto ore.

Durata, proroghe e archivio

L'operazione non può durare oltre quindici giorni, prorogabili dal giudice per periodi successivi di uguale durata quando permangono i presupposti. I verbali e le registrazioni confluiscono nell'archivio digitale riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero, al quale accedono il giudice, il pubblico ministero e i difensori: è la risposta normativa al problema della diffusione delle conversazioni irrilevanti.

Utilizzabilità in altri procedimenti e divieti

L'art. 270 c.p.p. limita l'uso dei risultati in procedimenti diversi da quello in cui sono stati disposti, con un'eccezione per i reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e, dopo gli interventi della giurisprudenza di legittimità e del legislatore, per i reati connessi. L'art. 271 stabilisce i divieti: inutilizzabilità quando le intercettazioni sono eseguite fuori dai casi consentiti o senza osservare le disposizioni sull'autorizzazione e sulle modalità, e inutilizzabilità delle conversazioni coperte da segreto professionale.

Il captatore informatico

L'inserimento di un programma informatico su un dispositivo portatile - il cosiddetto trojan - è ammesso per le intercettazioni fra presenti con una disciplina propria, più stringente per i reati comuni e più ampia per i delitti di criminalità organizzata e per i delitti contro la pubblica amministrazione indicati dalla legge. È il terreno su cui la materia si muove di più: conviene verificarne lo stato aggiornato prima di una prova d'esame.

Domande frequenti

DOMANDA 1

Chi autorizza le intercettazioni?

RISPOSTA 1

Il giudice per le indagini preliminari, con decreto motivato, su richiesta del pubblico ministero. Nei casi di urgenza le dispone il pubblico ministero, con convalida del giudice entro quarantotto ore.

DOMANDA 2

Quanto possono durare le intercettazioni?

RISPOSTA 2

Quindici giorni, prorogabili dal giudice per periodi successivi di quindici giorni quando permangono i presupposti che le hanno giustificate.

DOMANDA 3

Le intercettazioni si possono usare in un altro processo?

RISPOSTA 3

Solo nei limiti dell'art. 270 c.p.p.: la regola è il divieto, con l'eccezione dei reati per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei casi di connessione previsti dalla legge.


 

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