Attivato 17/09/2026 at 9:27 am
Esame avvocato 2026: cosa cambia davvero con la riforma, due prove scritte e un orale
La riforma è arrivata per decreto, non per legge ordinaria
Per anni si è discusso di come riformare l'esame di abilitazione forense. La riforma è arrivata in un modo che pochi si aspettavano: con il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, il cosiddetto decreto Giustizia-Migranti, convertito senza modifiche con legge di conversione pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2026.
Il decreto abroga espressamente gli articoli 46, 47 e 49 della legge 247/2012, cioè le norme che disciplinavano la struttura delle prove. Al loro posto introduce un assetto nuovo, che non è transitorio e non ha scadenza: è il regime ordinario dell'esame di avvocato, e si applica a partire dalla prima sessione successiva all'entrata in vigore, cioè proprio la sessione 2026.
Due prove scritte, non tre e non una
Il punto che interessa di più chi si prepara è il numero degli scritti, e qui vanno sgombrate due convinzioni opposte, entrambe sbagliate.
Non si torna alle tre prove scritte del regime ante-pandemia: quella struttura — parere di civile, parere di penale e atto giudiziario — non è stata ripristinata. Ma non resta nemmeno il regime semplificato con un solo scritto che ha accompagnato le sessioni degli ultimi anni.
Le prove scritte sono due: un parere motivato e un atto giudiziario. La materia si sceglie fra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo. È una struttura intermedia, che riduce il carico rispetto al vecchio esame ma richiede una competenza redazionale doppia rispetto al regime transitorio: bisogna saper fare due cose diverse, e farle bene in due giornate consecutive.
L'orale diventa una prova sola
Anche la prova orale cambia forma. Nel regime transitorio l'orale si articolava in fasi distinte e assumeva un peso sproporzionato, perché di fatto compensava la riduzione degli scritti. Ora l'orale è unico e si compone di una parte di caso pratico e di quattro quesiti.
È una semplificazione, ma non un alleggerimento: il caso pratico impone di ragionare come si ragiona in studio, non di ripetere una materia. Chi ha preparato l'orale come una sequenza di interrogazioni universitarie si trova spiazzato.
Perché la riforma è arrivata adesso, e per decreto
La struttura dell'esame era in regime transitorio dal 2020. Nato come risposta all'emergenza sanitaria, quel regime è stato prorogato di anno in anno, sempre a ridosso della sessione, con il risultato che ogni autunno decine di migliaia di praticanti preparavano una prova di cui non conoscevano con certezza la forma.
L'intervento del 2026 chiude quella stagione, e lo fa con lo strumento del decreto-legge: una scelta che ha suscitato osservazioni critiche in dottrina, perché la disciplina dell'accesso a una professione ordinistica è materia che mal si concilia con i presupposti di necessità e urgenza. La conversione senza modifiche, in agosto, ha però stabilizzato il quadro.
Per chi si prepara, la conseguenza è paradossalmente positiva: per la prima volta da sei anni la struttura dell'esame è quella che sarà anche l'anno prossimo. Chi non dovesse superare la sessione 2026 non si troverà a ricominciare con regole diverse.
Il confronto con il regime precedente
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Regime transitorio (fino al 2025) |
Regime introdotto dal d.l. 100/2026 |
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Prove scritte |
Una sola |
Due: parere motivato e atto giudiziario |
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Scelta della materia |
Materia unica |
A scelta fra privato, penale e amministrativo |
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Prova orale |
Articolata in più fasi |
Unica: caso pratico più quattro quesiti |
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Natura della disciplina |
Transitoria, prorogata di anno in anno |
A regime, senza termine finale |
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Prima applicazione |
— |
Sessione 2026 |
Come si sceglie la materia
La possibilità di scegliere fra diritto privato, penale e amministrativo è il punto su cui si concentrano più discussioni fra praticanti, quasi sempre impostate male: si cerca la materia più facile, e non esiste.
Esiste la materia in cui si sa scrivere. Il criterio più affidabile è dove si è svolta la pratica: chi ha passato diciotto mesi in uno studio civilista ha visto atti civili, ha letto sentenze civili, ha una familiarità con il lessico che nessun manuale sostituisce in tre mesi. Il secondo criterio è la giurisprudenza: la materia scelta va seguita nei suoi orientamenti recenti, e questo richiede tempo che va speso dove rende di più.
Il diritto amministrativo attira per il numero minore di candidati che lo scelgono, nella convinzione che la correzione sia più benevola. È un calcolo fragile: la minore numerosità non incide sui criteri di valutazione, e la materia richiede una padronanza del processo che si acquisisce solo praticandolo.
Che cosa cambia nello studio, in concreto
La conseguenza pratica più rilevante riguarda la scrittura. Con un solo scritto era possibile, sia pure a fatica, concentrarsi su una tecnica sola. Con parere e atto bisogna padroneggiarne due, che hanno logiche diverse: il parere richiede di prendere posizione argomentando, l'atto richiede di costruire una domanda giudiziale con la struttura formale che le è propria.
La seconda conseguenza riguarda la scelta della materia. Diritto privato resta la scelta più frequente, ma la possibilità di optare per penale o amministrativo va valutata sulla base del percorso reale del candidato — lo studio in cui ha svolto la pratica, la materia in cui ha più dimestichezza con la giurisprudenza — e non su quale sia considerata più facile. Non esiste una materia più facile: esiste la materia in cui si sa scrivere.
La terza
riguarda i codici. Le prove scritte consentono soltanto la consultazione dei
codici annotati con la giurisprudenza. Con due elaborati da produrre in due
giorni, la capacità di trovare rapidamente la massima giusta smette di essere
un dettaglio e diventa un fattore di riuscita.
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